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Consenso informato

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Per la legge italiana, qualunque terapia medica viene fornita solo se il paziente la desidera: il suo consenso informato autorizza le cure.

 

 Nella realtà della Terapia Intensiva però, le condizioni di salute dei pazienti sono spesso così gravi da richiedere immediati interventi di necessità. In situazioni come queste, è impossibile informare un paziente e raccogliere il suo consenso: la presenza di condizioni di urgenza e il pericolo per la vita impongono al medico di prestare l'assistenza e le cure indispensabili.

Il titolare del bene "salute" è il paziente e lui solamente: in linea generale, ad eccezione del caso di minori o soggetti legalmente incapaci, il consenso informato deve provenire dal diretto interessato; le manifestazioni di volontà esternate da parenti o amici non hanno valore per la legge. In alcuni casi, però, i pazienti non sono in grado in quel momento di comprendere adeguatamente le terapie di cui hanno bisogno a causa dei farmaci sedativi o per malattie del cervello.

Nella pratica clinica, i sanitari comunicano ai congiunti le diverse opzioni terapeutiche, in maniera di conoscere "cosa vorrebbe ricevere" quel paziente, ed è buona norma che vi sia una certificazione scritta dell'avvenuta informazione ai congiunti.

In casi particolarmente complessi o controversi, sempre che la gravità della situazione clinica lo consenta, è possibile rivolgersi al magistrato e richiedere che si stabilisca la transitoria incapacità di agire e la conseguente nomina di una figura (tutore, curatore, o amministratore di sostegno) legalmente in grado di prestare il consenso informato per conto del paziente.

La piena consapevolezza delle condizioni cliniche e la condivisione delle informazioni riguardo alle cure permettono di raggiungere il miglior equilibrio riguardo alle scelte mediche, nel rispetto della volontà del paziente.

ultima modifica 11/11/2017 - GdG

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